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Catalunia way: sulla via degli indipendentismi


Ricordo che quando all’università frequentai le lezioni di diritto regionale (che non prevedeva solo il regionalismo italiano, ma anche quello tedesco, spagnolo, francese, belga, ecc.), il mio professore amava definire il regionalismo spagnolo come “regionalismo à la carte”, paragonandolo a un tagliere di formaggi.

La definizione potrà sembrare bizzarra, ma fotografava perfettamente l’impianto disegnato dalla Costituzione post-franchista del 1978, la quale non prevedeva specifiche competenze per le regioni (comunidades autonomas) bensì forniva un elenco di competenze tra cui ciascuna Comunidad poteva pescare quelle che preferiva (naturalmente il passaggio di competenze dallo Stato centrale alla singola Comunidad seguiva un iter legislativo preciso).

Quindi, da questo tagliere ogni Comunidad prendeva quanti formaggi voleva e quelli che più le piacevano. Alcune Comunidades, con identità più forti e marcate, come la Catalogna, la Galizia, i Paesi Baschi e la Navarra (questi ultimi due forzando la mano, ricorderete il terrorismo dell’ETA), hanno preso più formaggi rispetto alle altre proprio per poter saziare il più possibile la loro fame di autonomia. Nel momento però in cui alcuni formaggi vengono resi indisponibili da questo tagliere oppure non sono più adatti a saziare una determinata fame, nasce il corto circuito cui abbiamo assistito nelle ultime settimane.


In uno scritto di due anni fa, dedicato al Kurdistan, vi parlai di quali sono le regole per la nascita di uno Stato e anche le caratteristiche del principio di autodeterminazione dei popoli. Recentemente, avevo ripreso il discorso parlando delle vicende e vicissitudini del popolo Sahrawi nel Sahara occidentale, occupato dal Marocco, in un’analisi che potrete richiedere a questa mail. I fatti catalani mi hanno spinto infine a riprendere nuovamente e pubblicamente la penna e riaffrontare la questione.


A differenza delle volte precedenti voglio però partire da un caposaldo che deve essere chiaro prima di continuare a discettare della questione: gli Stati sono soggetti di diritto internazionale e non di diritto interno/nazionale. Di conseguenza, tutto quello che riguarda non solo i rapporti reciproci tra gli stessi, ma anche la loro nascita, vita e morte (sì, gli Stati muoiono anche!) è disciplinato dal diritto internazionale, non dal diritto interno. Se volete sapere quali sono le sanzioni per l’omicidio andate a consultare il codice penale, non il codice civile. Parimenti, per l’indipendenza di uno Stato non si guarda alla Costituzione interna, bensì alle regole del diritto internazionale.

È normale, legittimo e più che giusto che uno Stato preesistente, nel caso di specie la Spagna, faccia appello alla propria Costituzione e cerchi di tutelare la propria integrità territoriale. Tuttavia, la nascita di un nuovo Stato è un momento di “crisi”, di rottura e soprattutto di conflitto momentaneo tra il diritto interno e il diritto internazionale. Quindi i due diritti, al momento dell’indipendenza, non andranno mai d’accordo – prendiamone atto e accettiamolo! - ma tra i due quello che prevarrà, per una questione di competenza e non di superiorità gerarchica, sarà il diritto internazionale. Al momento attuale la Catalogna NON ha violato alcuna norma di diritto internazionale. Quindi, nessuna norma riguardante la nascita degli Stati. Con buona pace delle Costituzioni.


(dall’analisi sul Kurdistan) “Nel tempo, le disposizioni costituzionali sui diritti e le libertà fondamentali sono divenute sostanzialmente intangibili a livello internazionale, ma non perché previste in Costituzione, bensì perché è il diritto internazionale a sua volta a considerarle intangibili. Non so se sono stata molto chiara su questo punto. L’unica e sola norma di diritto interno che rileva nel diritto internazionale è quella che fissa chi è competente a firmare un Trattato in nome e per conto di uno Stato (nel senso, da noi il Ministro degli Esteri per esempio è considerato plenipotenziario, quindi può impegnare uno Stato con la sua firma. Questo lo decide una norma interna italiana. Se vado io a siglare un accordo con la Francia, dicendo loro che ho le competenze e blablabla, ammesso che i miei interlocutori ci credano e io firmi un accordo col governo francese, quell’accordo non sarà valido per il diritto internazionale perché palesemente non sono io, per il diritto interno italiano, la persona competente a firmare quell’accordo e a impegnare lo Stato italiano). Questo è l’unico e solo caso.


Prima di tornare a fare le nostre considerazioni giuridiche, ripercorriamo brevemente i fatti in modo da averli presenti a noi stessi nel momento in cui tornerò a parlare di diritto internazionale.


Fatti di Catalogna

Già nel 1876 veniva attribuita ad Antonio Cánovas del Castillo, allora a capo del governo spagnolo, una frase che fotografava il sentimento di identità nazionale nella penisola iberica: «Si considerino spagnoli coloro che non possono essere altro».

E molti catalani, piaccia o non piaccia, si considerano altro.

Gli indipendentisti, ad esempio, identificano il 1714 come l’anno in cui i Borboni conquistarono Barcellona ponendo fine al suo autogoverno di origine medievale, mentre per gli unionisti si trattò soltanto della vittoria dei Borboni di Francia contro gli Asburgo d’Austria (nella lotta di successione a Carlo II), imponendo i primi il loro modello statale centralista in luogo di quello asburgico tradizionalmente multietnico e multilinguistico.

Questi differenti umori saranno una costante della Catalogna e lo dimostra il fatto che al primo segno di cedimento dello Stato centrale (mi riferisco agli anni ’30 del Novecento, quando – nel 1931 – il re Alfonso XIII va in esilio volontario consentendo la nascita della seconda Repubblica spagnola che, però, non si dimostrò solida e assistette a momenti di ribellione e violenze, soprattutto in funzione anticlericale, anarchia e indipendentismi!) i politici catalani si mossero. Mentre nelle Asturie nasceva e moriva nel giro di due settimane la Repubblica socialista asturiana, in contemporanea, il 6 ottobre 1934 il presidente del governo autonomo di Catalogna, Lluis Companys, proclamava uno "Stato catalano nel quadro di una Repubblica federale di Spagna", ancora inesistente. Quindi non si trattava di una indipendenza totale ma di un’indipendenza all’interno di uno Stato federale (ritorniamo al nostro tipico esempio della California all’interno degli Stati Uniti).



Tuttavia, alle 6 del mattino del giorno successivo, quindi 10 ore dopo la proclamazione, Companys annunciò la resa al generale Batet incaricato da Madrid di usare la forza militare. Venne arrestato insieme al suo governo e a diversi deputati.


Il 14 dicembre, una legge sospese indefinitamente l'autonomia della Catalogna. Rifugiatosi in Francia dopo la guerra civile (1936-1939), Companys fu arrestato dai tedeschi nel 1940 e consegnato al dittatore Francisco Franco. Fu fucilato il 15 ottobre à Montjuic, fortezza che sovrasta Barcellona, diventando un eroe degli indipendentisti catalani.




Per tutto il periodo della dittatura franchista, naturalmente, ogni forma di autonomia su tutto il territorio spagnolo fu osteggiata e, nello specifico, la lingua catalana fu bandita. Le cose cambiarono con la morte di Franco (1975) e il rientro di Juan Carlos in Spagna, avvenimento che avviò un nuovo processo costituzionale e portò all’adozione della carta fondamentale del 1978, la quale – tuttora in vigore – prevede un assetto decentralizzato che riconosce a nazionalità e regioni capacità di autogoverno. Nel 1986 la Spagna entra in Europa (l’allora CEE) e da allora la Catalogna si è dimostrata la prima comunità autonoma di Spagna in termini di esportazioni – il 25,5% del totale spagnolo. Il pil pro capite è passato da livelli inferiori alla media europea, al momento dell’adesione, a superarli di 22 punti percentuali nel 2006 (come potete vedere a questo link dove ritroviamo anche i dati riferiti alle regioni italiane). Tale trend, naturalmente, si è contratto con l’avvento della crisi economica del 2008 che non ha esentato nessuno dai suoi effetti negativi.

Contestualmente a ciò, il fuoco dell’indipendentismo mai sopito è stato ulteriormente attizzato dall’atteggiamento sostanzialmente ostile di Madrid rispetto alle richieste di maggiore autonomia fiscale presentate dalla Catalogna. Nello specifico, nei primi anni 2000 l’esigenza di riformare il sistema delle autonomie era pressoché unanimemente condivisa. Ciò porto a maturare l’idea di un nuovo Statuto che consentisse di consolidare l’autogoverno, stabilire un nuovo sistema fiscale, frenare le tendenze (ri)centralizzatrici e contenere il regresso nell’uso della lingua. Tale Statuto fu approvato nel settembre 2005 con 120 voti a favore e 15 contrari dal Parlament della Catalogna e inviato alle Cortes (il parlamento spagnolo), le quali al termine di un apposito iter legislativo adottarono un testo modificato in senso restrittivo. Ciononostante, i catalani chiamati alle urne lo approvarono con il 73,9% dei voti [referendum del 18 giugno 2006, cui partecipò il 48,9% degli aventi diritto]. Ne conseguì la promulgazione da parte del re e l’entrata in vigore dello Statuto. Tuttavia, il Partito popolare (proprio quello di Rajoy) e alcune comunità autonome governate da suoi esponenti presentarono riscorso al Tribunale costituzionale, il quale dopo ben quattro anni (28 giugno 2010) dichiarò incostituzionali o reinterpretò restrittivamente diversi aspetti fondamentali dello Statuto vigente che aveva superato il referendum.


Chiave di volta: «Som una nació. Nosaltres decidim»

Questo avvenimento costituisce probabilmente il vero momento di frattura: il 10 luglio 2010 i catalani scendono in piazza, in una manifestazione di massa probabilmente senza o con pochissimi precedenti, al grido di «Som una nació. Nosaltres decidim» (Siamo una nazione. Decidiamo noi). E se nel 2006 gli indipendentisti si attestavano intorno al 13,9%, dopo la sentenza i fautori dell’indipendenza raggiunsero anche il 48,3%.

Gli sviluppi successivi – i fallimentari tentativi di negoziato in materia fiscale, gli investimenti infrastrutturali incompiuti, il diniego allo svolgimento di una consultazione concordata e l’interpretazione restrittiva della sentenza da parte del governo centrale – hanno ulteriormente inasprito gli animi fino a giungere al referendum sull’autodeterminazione (il nome ufficiale, ma sul concetto di autodeterminazione torneremo più avanti) del 1° ottobre 2017, sebbene nel luglio di quest’anno i sondaggi rilevavano che “solo” il 34,7% dei catalani optava per l’indipendenza. Quel giorno, 2,262 milioni (circa il 40% dei 5,5 milioni aventi diritto al voto) di elettori catalani hanno risposto alla chiamata del governo regionale (la Generalitat) e di fronte al quesito: «Vuoi che la Catalogna diventi uno Stato indipendente in forma di Repubblica?» il risultato è stato: sì 90%, no 7,8%.

Il portavoce del Govern, Jordi Turull, tuttavia, afferma che altri 770mila elettori erano iscritti nei 400 seggi chiusi dalla polizia (se così fosse, la partecipazione sarebbe stata del 55% degli aventi diritto). Infatti, il governo centrale di Madrid ha cercato di impedire il referendum: la Guardia Civil ha arrestato alcuni dei principali responsabili dell’organizzazione materiale del referendum, sequestrato schede elettorali e software, chiuso siti web, vietato l’uso dei locali pubblici, diffidato sindaci e presidi dal collaborare al voto, messo sotto controllo i conti bancari della Generalitat, ipotizzato il reato di malversazione di denaro pubblico nel caso le spese per il referendum escano dalle casse della Comunità, comminato e ipotizzato multe anche milionarie ai responsabili politici. A malincuore è da precisare che non sempre il governo centrale ha dato segnali di prudenza e autocontrollo: la violenza usata per sgomberare i seggi ha destato anche la preoccupazione dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Non sarebbe stato meglio impedire proprio l’occupazione dei seggi da parte degli organizzatori nei giorni precedenti il referendum o – se ciò non fosse stato possibile – semplicemente dichiarare illegale o inesistente o quel che si vuole il referendum una volta tenutosi? Era necessario collezionare 844 feriti? Cosa sarebbe cambiato per Madrid? Per il rispetto dei diritti umani sarebbe cambiato molto.


A due settimane da quei tremendi fatti (il 17 ottobre), un giudice spagnolo ordina l'arresto di Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, presidenti delle due grandi organizzazioni indipendentiste della società civile catalana Anc (Assemblea Nazionale Catalana) e Omnium, accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche di Barcellona il 20 e il 21 settembre seguite agli arresti di quei giorni. È stato lasciato in libertà, invece, seppur con ritiro del passaporto e obbligo di firma ogni 15 giorni, il capo dei Mossos d'Esquadra (la polizia catalana) Josep Lluis Trapero. Arresti, i primi due, confermati ai primi di novembre dall’Audiencia Nacional di Madrid: quattro magistrati hanno votato a favore, uno contro (il giudice José Ricardo de Prada ha definito "non necessario, non idoneo e sproporzionato" l'arresto dei 'due Jordi', e io mi trovo perfettamente d’accordo con lui giacché sarebbe stato sufficiente applicare le misure comminate a Trapero! La detenzione, in uno Stato di diritto, dovrebbe essere sempre l’extrema ratio).


Due giorni dopo (19 ottobre) alle 10 del mattino scadeva l’ultimo ultimatum (scusate il bisticcio di parole) che Madrid aveva fatto al presidente catalano Carles Puigdemont, prima dell'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione. La trattativa è continuata per una settimana e sebbene si sembrasse vicini a un accordo, che prevedeva da un lato la convocazione delle elezioni in Catalogna per il 20 dicembre e dall’altro la non attivazione della menzionata disposizione costituzionale, l’iter di mediazione si è concluso con un nulla di fatto. Difatti, di fronte alla possibilità che Madrid pretendesse dai catalani un’esplicita rinuncia alle richieste di indipendenza, una nuova manifestazione di piazza ha avuto luogo dando del “traditore” a Puigdemont nel caso in cui avesse fatto questa concessione a Madrid. La conseguenza è stata la dichiarazione di indipendenza votata dal Parlamento catalano (27 ottobre 2017).


La prevedibile e logica risposta del governo centrale è stata l’attivazione dell’articolo 155 con cui si è “commissariata” la Catalogna: destituiti Puigdemont e tutto il Govern, preso il controllo dell'amministrazione, dei conti della Generalità, della polizia, della Radio-Tv pubblica, nonché esautoramento del Parlamento fino alle elezioni coattivamente convocate per il 21 dicembre 2017. Tutto ciò non è espressamente previsto nella Costituzione spagnola, la quale si “limita” ad affermare (art.155) che:


1) Qualora una Comunità autonoma non adempia agli obblighi impostile dalla Costituzione o da altre leggi, o agisca in modo da attentare gravemente all'interesse della Spagna, il Governo, previa intimazione al Presidente della Comunità e, nel caso in cui non sia ascoltato, con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà adottare le opportune misure per costringere la Comunità ad adempiere ai suddetti obblighi o per proteggere l'interesse generale in pericolo.

2) Per l'attuazione delle misure di cui al comma precedente, il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome.


Le coalizioni per le elezioni di dicembre andavano presentate entro la mezzanotte del 7 novembre, ma i tre principali partiti sovranisti catalani (PdeCat, Cup e Erc) non hanno trovato un accordo su una lista unica indipendentista come chiesto da Puigdemont. [nota giuridica: se i partiti che hanno votato l’indipendenza il 27 ottobre si presentano alle elezioni del 21 dicembre stanno, per fatti concludenti, affermando la non effettività dell’indipendenza stessa, effettività che si basa – come vedremo a breve – anche e soprattutto sul non riconoscere alcuna autorità superiore, men che meno un governo a Madrid che tali elezioni le ha convocate!]


L’8 novembre le strade e le autostrade catalane sono state bloccate (per l’ennesima volta) per lo sciopero generale - convocato dal sindacato indipendentista Intersindical-CSC e sostenuto dai movimenti indipendentisti Anc e Omnium Cultural - contro la "repressione" dello stato spagnolo e per la liberazione dei "detenuti politici", e migliaia di persone si sono radunate a Piazza Sant Jaume (davanti al palazzo del Govern a Barcellona) per chiedere la liberazione dei 10 "detenuti politici" catalani, fra cui 8 ministri, in carcere a Madrid. Naturalmente, rientrando nei pieni diritti costituzionale, i giudici – seppur richiesti – non hanno dichiarato illegale tale sciopero.


Sempre l’8 novembre la corte costituzionale spagnola ha dichiarato nulla, naturalmente, la proclamazione di indipendenza adottata il 27 ottobre scorso dal parlamento catalano, dopo averla sospesa in via cautelare la settimana scorsa su richiesta del governo spagnolo.


Nel frattempo, Puigdemont e i suoi quattro ex ministri si sono dati all’esilio volontario in Belgio, formalmente per “rappresentare la causa catalana” a Bruxelles, sostanzialmente per sottrarsi all’arresto cautelare cui i loro colleghi di governo sono stati sottoposti. La cosa, devo essere onesta, non mi fa particolare effetto perché nella storia è successo molte volte che i “dissidenti politici” si autoesiliassero. Ma l’esilio volontario ormai lo attribuiamo solo a eroi romantici quindi facciamo fatica a proiettarlo sui politici di adesso; tuttavia, presumo che neppure questi eroi romantici fossero ben visti da molti dei loro contemporanei salvo poi essere successivamente avvolti nell’aura di eroi nazionali.

Dopo che i giudici spagnoli hanno emesso il mandato di arresto europeo (che sostanzialmente sostituisce l’estradizione all’interno dell’Unione europea), dopo una prima apparente intenzione di fare richiesta d’asilo, il leader catalano e i suoi si sono consegnati recandosi volontariamente in un commissariato di Bruxelles e dopo poche il giudice istruttore ha previsto misure cautelari a garanzia della libertà vigilata: l'obbligo di restare nel paese con il conseguente ritiro del passaporto, quello di rimanere a disposizione del giudice e di comunicare il domicilio. Il Tribunale di primo grado avrà 15 giorni per decidere se il mandato europeo emesso dalla Spagna può essere reso esecutivo e contro tale decisione potrà essere presentato ricorso sia dagli accusati che dalla procura.


Ultima nota sui fatti: i “ribelli” catalani indagati hanno, il 9 novembre, davanti al giudice affermato che la dichiarazione d’indipendenza del 27 ottobre era “simbolica e non effettiva”, di conseguenza non violava la Costituzione spagnola. Ciononostante, la presidente del parlamento catalano Carme Forcadell, ieri notte ha fatto ingresso in prigione per uscirne oggi a mezzogiorno dopo che l'Anc ha pagato, attingendo alla propria cassa di solidarietà, la cauzione di 150.000 € (qui la decisione del giudice).


Diritto interno/Diritto internazionale

Tornando al conflitto o differenza nella “percezione” della questione indipendentista tra diritto nazionale e diritto internazionale, vado un po’ più in profondità. Io ero una bimba, ma a furia di studiare fatti e diritti è come se fossi stata presente; molti di voi l’hanno vissuto in prima persona guardando i tg nei primi anni ’90 e molti altri hanno poco chiaro il modo in cui andarono le cose: parlo della guerra in ex Jugoslavia. Ecco, qualche riga fa vi ho detto che gli Stati muoiono: quella che allora era la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è morta, ora non c’è più; quella che era l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) è morta, ora non c’è più. Sì, gli Stati muoiono, anche.

Tornando alla ex Jugoslavia, ricordate come è partita l’escalation di violenze? Da due referendum: quello in Slovenia (30 dicembre 1990) e quello in Croazia (19 maggio 1991). Entrambi referendum per l’indipendenza, che ottennero alte percentuali e portarono i gruppi dirigenti di Slovenia e Croazia a dichiarare l’indipendenza (25 giugno 1991).

Domanda n.1 che vi faccio: così, a occhio e croce, secondo voi la Costituzione jugoslava prevedeva la possibilità di referendum di tal fatta?

Risposta: no. E anzi, vi aggiungo, prevedeva un’esplicita disposizione secondo la quale i confini, interni ed esterni, della Repubblica potevano essere cambiati solo con previo accordo di tutte le entità territoriali interessate (Belgrado in primis!). Si tratta dell’art. 5 della Costituzione del 1974:


II territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è unico ed è formato dai territori delle Repubbliche Socialiste.

Il territorio di una delle Repubbliche non può essere mutato senza il consenso della Repubblica, e il territorio di una Provincia Autonoma senza il consenso della stessa Provincia Autonoma.

I confini della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non possono essere mutati senza il consenso di tutte le Repubbliche e Provincie Autonome.

I confini tra le Repubbliche possono essere mutati soltanto in base a loro accordo, e quando si tratta dei confini di una Provincia Autonoma, anche in base alla sua adesione.


Com’è naturale Belgrado urlò all’incostituzionalità del referendum, legittimamente. Cosa fecero gli Stati europei? E in particolare l’Unione europea (rectius, era ancora CEE, giacché il Trattato di Maastricht è del febbraio 1992) in quanto organizzazione? Fecero una cosa gravissima: riconobbero pressoché immediatamente l’indipendenza di Slovenia e Croazia.


Il riconoscimento prematuro

Sul valore e gli effetti del riconoscimento parleremo più avanti, ma per adesso vi preciso questa cosa: un nuovo Stato, anche quello che ha le forze e le intenzioni indipendentiste più decise che mai, non nasce dalla notte con il giorno. Nel senso che, una volta dichiarata l’indipendenza, i tempi per un’assemblea costituente, per darsi una Costituzione, per crearsi organi e istituzioni, ci vuole. È un tempo che sta nella natura delle cose. Per cui se uno Stato che non ha una struttura nemmeno apparente viene riconosciuto, quello è un riconoscimento prematuro (a meno che non ci sia stato anche il consenso dello Stato che subisce l’indipendenza). E i riconoscimenti prematuri fanno danni!

Mi spiego. È assolutamente legittimo simpatizzare con la causa indipendentista, tifare per il nuovo Stato e per la sua formazione, ma il riconoscimento ha una valenza politica – ancor prima che giuridica – molto molto forte. E soprattutto esso ha un effetto giuridico troppo spesso sottovalutato: il c.d. estoppel, ossia una volta che il riconoscimento è dato, non può essere ritirato. Questo è il motivo per cui, ad es., per ben ventidue anni gli Stati Uniti, pur appoggiando in tutto e per tutto la Repubblica della Cina (leggasi Taiwan), non avevano mai effettuato il riconoscimento di quest’ultima nonostante essa sedesse all’interno del Consiglio di sicurezza come membro permanente (il che è tutto dire!). Gli USA, così come altri Stati, tennero volutamente la propria posizione in un limbo, giacché da un lato l’effettività (che è il principio cardine del diritto internazionale) diceva chiaramente che era la Cina popolare di Mao (nata nel 1949) l’erede a tutti gli effetti di quella Repubblica di Cina che era tra i fondatori delle Nazioni Unite nel 1945, e non certo il governo nazionalista che da Formosa non aveva alcun potere di controllo sulla Cina continentale. Dall’altro lato, tuttavia, riconoscere la Cina di Mao avrebbe significato prestare il fianco al diffondersi del comunismo e negli anni ’50 siamo, tra l’altro, in pieno maccartismo. Quindi quello che gli USA e altri speravano – sebbene fossero speranze mal risposte – era che in qualche modo la Cina nazionalista di Taiwan riuscisse a riprendere le redini delle sorti della Cina continentale, ma ormai la rivoluzione maoista era un processo irreversibile. Gli USA ne prendono definitivamente atto a fine anni ’60 - primi anni ’70 quando, sotto la presidenza Nixon, il Segretario di Stato Henry Kissinger promuoverà la diplomazia triangolare e i due Paesi si riavvicineranno sempre di più e in vari modi (basti pensare alla c.d. “diplomazia del ping pong”, di cui il film “Forrest Gump” con Tom Hanks ci ha dato un delizioso scorcio!).




Si toccherà l’apice quando, in seno alle Nazioni Unite, l’Assemblea Generale voterà la risoluzione 2758 (25 ottobre 1971) con cui ritirerà il seggio permanente a Taiwan attribuendolo alla Cina di Mao. Quindi solo dopo ventidue anni si decise a chi dare il riconoscimento e, ciononostante, Taiwan continua a esistere (e su questo torneremo! Perché l’esistenza di uno Stato NON dipende dal riconoscimento) e gli USA hanno con essa fittissimi scambi commerciali.


Ora, questo è un esempio di mancato riconoscimento prolungato per ragioni – è evidente – di opportunità. Ma sebbene un riconoscimento tardivo sia – almeno per quanto mi riguarda – fastidioso giacché sa palesemente di ambiguità, il riconoscimento prematuro non è fastidioso, è dannoso.


Lo è giuridicamente e lo è politicamente. Difatti, proprio perché uno Stato non si crea (nella sua struttura, apparato, istituzioni, ecc.), come vi dicevo prima, dalla notte col giorno, riconoscerlo quando ancora non ha sviluppato in tutto e per tutto i requisiti richiesti dal diritto internazionale – con una effettività che non sia temporanea bensì duratura – significa:

a. Giuridicamente, violare il principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, i.e.: il neo-Stato ancora non è nato e, sebbene in transizione, esso è ancora parte dello Stato da cui si sta staccando, quindi la sua gestione e tutto ciò che concerne la parte di territorio che sta secedendo e la popolazione che vi abita è ancora un affare interno dello Stato centrale. Ciò significa che, se la Calabria si sta staccando ma ancora non si è staccata e la Francia riconosce la Calabria come Stato indipendente, allora la Francia sta ingerendo negli affari interni dell’Italia e di fatto sta forzando a che l’integrità territoriale italiana sia lesa;

b. Politicamente, che è conseguenza di quanto detto alla lettera a): lo Stato italiano (per rimanere nel nostro esempio) si irriterà perché vedrà che la Francia si immischia in faccende non sue e questa irritazione la sfogherà – la psicologia applichiamola anche agli Stati, perché è anche così che si spiegano molte azioni – sugli indipendentisti calabresi che hanno creato il presupposto a che questa intromissione francese si potesse realizzare. Ciò significa che se lo Stato italiano prima si limitava a due manganellate contro i ribelli, adesso potrebbe anche mandar loro i carri armati. Ed è esattamente quello che è successo in ex Jugoslavia all’indomani del riconoscimento di Slovenia e soprattutto Croazia da parte dell’Europa.

Il riconoscimento prematuro è stato rilevato, quanto alla Croazia (oltre che poi per la Bosnia Erzegovina), dalla stessa Unione europea che, avendo creato una commissione ad hoc, la c.d. Commissione Badinter (Badinter è un giurista francese), si è ritrovata a leggere l’opinione n.5 di questo organismo in cui si “denunciava” proprio l’imprudenza – chiamiamola così – commessa. Imprudenza non era affatto, giacché l’Europa riconosceva tali Stati proprio perché voleva accelerare la disgregazione della Jugoslavia e sottrarre quindi il più ampio numero possibile di neo Paesi balcanici all’influenza russa per inglobarli nella sfera europea [infatti il processo di allargamento dell’Unione inizia in quel preciso momento storico, quando nel 1993 il Consiglio europeo di Copenaghen avvia il c.d. processo di stabilizzazione dell’area balcanica. Nel 2000 – quindi all’indomani dell’intervento NATO in Kossovo – il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira dichiara tutti i Paesi nati dalla ex Jugoslavia come Paesi candidati potenziali all’ingresso nell’Unione europea… La Slovenia è entrata nell’UE nel 2004 e la Croazia nel 2013. Macedonia, Montenegro e Serbia sono (assieme ad Albania e Turchia) Paesi candidati all’adesione, mentre Kossovo e Bosnia – Erzegovina rimangono potenziali candidati proprio a causa della loro debolezza istituzionale di partenza!].


Ergo: il fatto che gli Stati non riconoscano adesso la Catalogna dovrebbe essere visto semplicemente come il comportamento più corretto e prudente da tenere. Chi lo interpreta come la prova che la Catalogna come Stato non esiste, sbaglia perché non è il riconoscimento a creare uno Stato. Chi pretende che gli altri Stati si affrettino al riconoscimento, sbaglia allo stesso modo. Ripeto: un conto è dare manifestazioni di simpatia, altra cosa è il riconoscimento prematuro.



Referendum: genitore di conflitti o figlio di atrocità

Un altro punto fermo che vorrei trattare è il referendum. Siamo indubbiamente in un periodo in cui questo strumento viene considerato l’unico e solo che garantisce la democrazia, è indubbiamente uno strumento alla moda. Fra un po’ siamo ai livelli che “se non fai un referendum, non sei nessuno!”. Mi rendo conto che è conseguenza di una progressiva e sempre maggiore delegittimazione della politica; però, in realtà, se vogliamo essere obiettivi e imparziali nelle nostre opinioni, il referendum non è l’unico strumento, anzi il primo e più efficace è la rappresentanza: noi deleghiamo con il voto determinati compiti, tra cui quello di prendere scelte per nostro conto. Ad esempio: vogliamo considerare l’indipendenza del Kossovo meno democratica solo perché è avvenuta con un “semplice” proclama dei rappresentanti kossovari e non anche per referendum? (sulla questione kossovara avrei altre rimostranze da fare, ma di certo non la carenza di democraticità).

Il punto è: se per ogni cosa dobbiamo esprimerci attraverso il referendum, allora i rappresentanti che li abbiamo eletti a fare? E soprattutto, quanto tempo dovremmo passare a studiare le questioni per poter esprimere un voto consapevole?


Oltre a essere considerato l’unico strumento democratico, poi, il referendum sembra essere l’unico attraverso cui può nascere legittimamente uno Stato. Ma non un referendum qualunque, bensì un referendum concordato con lo Stato da cui si chiede l’indipendenza! Credo che pretendiamo un po’ troppo 😊


A me piacerebbe davvero tanto vivere nel mondo delle favole, ma di sicuro il nostro non è quel mondo. Quindi, eccezion fatta per il referendum scozzese e per quello montenegrino, non mi è giunta voce di un qualunque altro referendum concordato con lo Stato da cui si vuol secedere.

- Il primo, ben più noto, si è concluso come sappiamo con la decisione della Scozia di rimanere nel Regno Unito; referendum previsto in Costituzione? No, per il semplice fatto che il Regno Unito non ne ha una; [nb. La Scozia si è dichiarata a favore dell’indipendenza catalana, cui si aggiunge anche l'Abkhazia, territorio caucasico parte della Georgia ma dal 2008 di fatto indipendente dopo la guerra sostenuta da Mosca insieme all'Ossezia del Sud];

- Il secondo, molto meno noto, tenutosi nel 2006 a tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Serbia – Montenegro.

Si potrebbe dire: “urca! Finalmente una Costituzione che prevede il referendum!”. Sì, è così; fatto più unico che raro. Tuttavia vi faccio notare quest’altra cosa: la Costituzione della Serbia – Montenegro è frutto di ben 12 anni di violenze, di cui evidentemente tutti, a un certo punto, si erano ampiamente stufati.

Traduco in fatti: nel 1991 scoppia la guerra e quindi anche il processo di disgregazione della Repubblica lasciata da Tito. Dalla ormai ex Repubblica federativa nasceranno in quattro anni Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia. Quello che rimane è lo Stato di Serbia-Montenegro, che succede in tutti i trattati internazionali alla Repubblica federativa. Questi quattro anni (1991-1995) però vedono violenza limitata in Slovenia (che affronterà “solo” la guerra dei dieci giorni) e Macedonia per la sostanziale omogeneità etnica; ma in Croazia e in Bosnia invece si assisterà, a causa della disomogeneità etnica, a grandi atrocità… gli emblemi nell’immaginario collettivo sono l’eccidio di Srebrenica o l’assedio di Sarajevo, la distruzione del ponte di Mostar o della città vecchia di Dubrovnik, ma purtroppo non sono solo questi gli episodi che andrebbero narrati.



Dopo gli accordi di Dayton nel 1995 la Serbia-Montenegro ha ancora al governo Milosevic e il Kossovo al suo interno; nel 1999 scoppia l’eccidio dei Kossovari e la NATO interviene (illegittimamente, giuridicamente parlando). Quando l’emergenza umanitaria e il conflitto cessano e Milosevic viene consegnato al Tribunale penale per la ex Jugoslavia con sede all’Aja, si approva la nuova Costituzione in cui – visto il recente passato – era praticamente inevitabile e miope che non si prevedesse la possibilità di indipendenza, cosa che fu prevista e resa attivabile solo una volta trascorsi 3 anni dall’entrata in vigore. Così succede e il 21 maggio 2006 si tiene il referendum, in cui il 55,5% della popolazione decide che il Montenegro dovrà staccarsi dalla Serbia. La cosa sarà invece molto diversa quando due anni dopo sarà il Kossovo a dichiarare l’indipendenza, su cui però rinviamo commenti e osservazioni.


Mi sono dilungata sulla faccenda montenegrina per affermare, attraverso un esempio, una cosa piuttosto precisa: i referendum concordati sono una rarità e quando si verificano al 99% la “concordia” che vi sta dietro è concordia per sfinimento, in genere per sfinimento da conflitto.


Altro esempio lampante è il caso del Sud Sudan, Stato nato nel 2011 dopo una consultazione referendaria appoggiata anche a livello internazionale. Ma perché mai questo referendum ha potuto avere luogo anche con il consenso del Sudan?

Perché il nord e il sud venivano da SOLO 22 anni di guerra civile (dal 1983 al 2005), che tra l’altro era la seconda guerra civile, ma inutile andare con questa analisi indietro fino alla prima. 22 anni di guerra son più che sufficienti a motivare le esigenze di pace da parte di entrambi gli attori.


Ora, così come affermo che al 99% i referendum concordati sono frutto di almeno un decennio di guerra, allo stesso modo affermo che al 99% le dichiarazioni di indipendenza fatte con referendum hanno generato conflitti (vedasi appunto tutti i referendum a effetto domino che hanno avuto luogo in ex Jugoslavia). Per questo non mi sorprenderebbe se anche in Catalogna si dovesse degenerare su questa via. Naturalmente desidero con tutta me stessa che ciò non avvenga, tuttavia non è una cosa affatto impossibile.


Quanto detto, se ci pensate, è tristemente logico. Se ci mettiamo al posto di un qualunque Stato, nessuno vorrebbe mai rinunciare a una sua parte di territorio, soprattutto se molto ricca. Ma a prescindere dalla ricchezza, le cessioni di territorio agli Stati non piacciono. Ed è NORMALISSIMO.

Allo stesso tempo se dovessimo pensare solo in quest’ottica, la Storia e la Geografia rimarrebbero materie immobili e invece non lo sono, per loro natura. La geografia degli Stati muterà sempre e la Storia ci spiegherà come tali mutamenti avverranno. Nelle relazioni internazionali, e ancora più in generale nella storia del mondo, non diamo niente per scontato e immutabile. Semplicemente perché sarebbero aspettative irrealistiche. Panta rei.

Credete realisticamente che da qui all’eternità non nasceranno nuovi Stati? O che di quelli esistenti nessuno si estinguerà?

Ma pensate anche solo a tutta la fase della decolonizzazione! A fine ‘800 chi avrebbe detto agli imperi (britannico, francese, austro-ungarico, ottomano, zarista) che avrebbero subito le mutazioni che hanno subito? E non è che certi mutamenti sono avvenuti e vanno applauditi solo perché il colonialismo era una cosa brutta e cattiva e/o gli imperi sopprimevano i diritti democratici. No. La nascita, la vita e la morte degli Stati è un paradigma con cui dobbiamo fare pace, esattamente come accettiamo – seppur malvolentieri – la parabola di vita del singolo essere umano.

RARAMENTE UN NUOVO STATO NASCE SENZA FARE RUMORE… mettiamoci l’anima in pace su questo punto.


L’integrità territoriale

E qui si innesta un’altra precisazione: cosa include il concetto di integrità territoriale. Perché ci siamo detti che è normale, giusto e legittimo che una Costituzione statale non sia tenuta a prevedere ipotesi di indipendentismo al proprio interno, giacché quando uno Stato nasce e si dà una Costituzione per natura e sopravvivenza tenderà a tutelare l’unità faticosamente conquistata. E di conseguenza tenderà a proteggere la propria integrità territoriale.

Allora, molti potrebbero opporre: ma il diritto dello Stato a tutelare la propria integrità territoriale è alle basi del diritto internazionale, come può conciliarsi ciò con quanto finora detto sull’indipendenza di nuovi Stati?

Vi rispondo con quanto detto dalla Corte internazionale di giustizia (organo giurisdizionale dell’ONU) che, interpellata sulla legittimità della dichiarazione di indipendenza kossovara, il 22 luglio 2010 ci regala un parere che va molto al di là e affronta punto per punto le diverse tipologie di dichiarazioni di indipendenza, le diverse modalità seguite e la loro legittimità. E proprio alla domanda se attivare un’indipendenza non prevista nella Costituzione (cosa che ad es. la Costituzione della Serbia – Montenegro non prevedeva in riferimento al Kossovo, giacché a quest’ultimo era stata di fatto e di diritto concessa un’ampissima autonomia) sia legittimo, la Corte risponde: il divieto di violazione dell’integrità territoriale di uno Stato si rivolge SOLO a un altro Stato (relazione inter – statale) e non anche a entità territoriali interne ad uno Stato (nel qual caso si parla di relazione intra – statale).

Potete capire immediatamente questo ragionamento se ritorniamo a quanto vi ho detto nelle prime righe: gli Stati sono soggetti di diritto internazionale e le norme di quest’ultimo, quindi, si applicano agli Stati. Ora, il divieto di violazione dell’integrità territoriale è una norma internazionale quindi si applica SOLO agli Stati, che di tale diritto sono i soggetti. Ciò significa che non si applica a soggetti che non sono Stati, vedasi ad esempio le Regioni o gli Oblast o le Comunità.

Da ciò potete capire per quale motivo la Spagna non ha MAI riconosciuto il Kossovo, giacché implicitamente avrebbe autorizzato i suoi indipendentismi (soprattutto quello basco e galiziano) ad attivarsi.


Se uno Stato nasce senza motivo…

In questi giorni ho sentito opinioni di tutti i tipi: autodeterminazione sì, autodeterminazione no, ragioni economiche per cui la becera Catalogna vuol uscire dalla Spagna, e via dicendo. Sulla base di tali valutazioni si riteneva l’indipendenza legittima o meno.

Allora, intendiamoci per bene: delle motivazioni che spingono uno Stato a nascere (o almeno a provarci) al diritto internazionale non importa un bel niente. Una regione potrebbe decidere di dichiarare l’indipendenza anche solo perché non condivide il modo in cui nel resto dello Stato si cucina l’insalata di polpo; sarebbe una ragione indubbiamente stupida e politicamente/eticamente non valida e inconsistente. Ma ciò non renderebbe l’indipendenza meno legittima.

Ciò che rende una dichiarazione di indipendenza legittima (ossia rispettosa del diritto internazionale e delle sue regole in materia di nascita di uno Stato) non è la mia condivisione o meno delle ragioni che l’hanno generata. Non è la mia opinione a dare legittimità!

Perciò: cos’è che rende legittima un’indipendenza anche se dichiarata per difendere la ricetta dell’insalata di polpo???

Su questo cito direttamente una parte dell’analisi che dedicai al Kurdistan.

Un nuovo Stato ha tutti i presupposti per definirsi tale quando ricorrono – contemporaneamente – tre requisiti (c.d. elementi costitutivi):

  1. Sovranità a titolo originario (cioè governo autonomo e indipendente);

  2. Territorio su cui il governo di cui al punto 1 esercita il controllo;

  3. Popolo che si riferisce a questo territorio e su cui il governo del punto 1) esercita la sovranità.

Di questi requisiti vanno verificati:

a. l’indipendenza e l’autonomia (nel senso che il popolo risponda a quel governo e quel governo non risponda a un governo superiore: es. concreto, uno Stato federato che risponde allo Stato federale o un governo regionale che risponde allo Stato centrale non sono indipendenti);

b. l’effettività. Questo criterio è fondamentale: devono essere effettivi sia l’indipendenza (cioè il neonato governo deve essere di fatto indipendente, e non solo di forma, rispondendo magari al governo di altri Stati, vedasi il c.d. Stato fantoccio) sia il controllo (non si può proclamare di avere il controllo sul territorio e sulla popolazione di quel territorio e poi non averla effettivamente. Unica eccezione, in tal senso, contemplata dal diritto internazionale è per i governi in esilio, che ovviamente tale controllo non possono averlo ma vengono comunque riconosciuti dal popolo come titolari della sovranità su quel territorio).

Quanto detto significa che, se sussistono questi tre requisiti, con o senza autodeterminazione dei popoli, un’entità può definirsi entità statale e nessuno può dirgli nulla.


Vi faccio notare, in riferimento alla Catalogna, soprattutto quanto detto nelle lettere a) e b): se si partecipa ad elezioni indette dallo Stato centrale non c’è effettività nell’indipendenza; se si afferma – come fatto ieri da alcuni “ministri del governo catalano” - che la dichiarazione di indipendenza era solo simbolica si toglie effettività all’indipendenza. L’esilio volontario o la fuga, come si preferisce chiamarla, del leader catalano e di alcuni dei suoi a Bruxelles invece non minaccerebbe l’effettività se il popolo catalano decidesse, in blocco, di rispondere al governo in esilio a Bruxelles e non più a quello di Madrid. Ma se ciò non avviene, Puidgemont perde ogni “titolarità di rappresentanza dello Stato catalano” che poteva aver assunto nel frattempo.

Tradotto in termini ancora più concreti: guardate all’effettività richiesta dal diritto internazionale come alla circostanza in base alla quale impera la legge del più forte. Come per la sopravvivenza della specie le giraffe con il collo corto si sono estinte (quindi hanno “vinto” le giraffe più resistenti e forti in quello specifico habitat) così la morte e/o la nascita di uno Stato dipende dall’effettività della forza che si dimostra. E con forza non intendo la forza bruta, bensì la capacità di imperio: la Catalogna sarà Stato se il governo catalano si dimostrerà di fatto più forte e autorevole di quello di Madrid e quindi il popolo catalano sul territorio catalano farà disobbedienza (civile, fiscale, ecc.) nei confronti di quest’ultimo, ritenendo unico titolare della potestà di imperio solo il governo catalano (che sia in esilio o stanziato a Barcellona). Detta così è più chiara?


…o se il motivo è l’autodeterminazione di un popolo.

Per una trattazione più approfondita del principio di autodeterminazione dei popoli (formula che il Segretario di Stato americano, Robert Lansing, a ragione definì “carica di dinamite”, all’inizio del ‘900) vi rimando sempre all’analisi sul Kurdistan. Qui mi preme solo rammentarvi che:

a. nato come principio recente, si è affermato sempre di più fino a diventare uno dei cardini del diritto internazionale ed è entrato a pieno titolo tra i principi che regolano le relazioni amichevoli tra gli Stati (risoluzione 2625 del 1970, Assemblea Generale delle Nazioni Unite);

b. esso si può applicare a tre situazioni: regime coloniale (ormai desueto); regime militare straniero; negazione dell'accesso al governo per ragioni razziali (esterna o interna). In quest’ultimo caso, che è al giorno d’oggi quello più probabile, vi ho precisato che si può avere autodeterminazione interna oppure esterna. Interna è sostanzialmente una forte autonomia del popolo-nazione all’interno di uno Stato (autonomia che ne tuteli le specificità: es. lingua, religione, tradizioni). Esterna equivale all’indipendenza, nuda e cruda. Se lo Stato “ospitante” (cioè che ospita al suo interno un popolo) garantisce in maniera efficace la prima (autodeterminazione interna), il popolo non può rivendicare quella esterna.

Cerchiamo di essere chiari: tale popolo non potrebbe in quest’ultimo caso rivendicare l’indipendenza in nome di questo principio, ma l’indipendenza la può chiedere sempre e comunque. “Autodeterminazione” non è equivalente di “Indipendenza” e “Indipendenza” non è equivalente di “Autodeterminazione”.


Nel parere della Corte internazionale di giustizia che vi ho citato prima è detto chiaro e tondo anche ciò: il principio di autodeterminazione dei popoli NON è l’unica ipotesi legittima di indipendenza.

Riprendendo i nostri esempi: il Kossovo non è nato per autodeterminazione, il Sud Sudan neppure, il Montenegro men che meno. E vogliamo tornare ancora indietro: la Slovenia è nata per autodeterminazione? C’era indubbiamente omogeneità etnica e ciò ha fatto sì che la maggioranza degli sloveni fosse unita e compatta nel chiedere l’indipendenza, ma lo hanno forse fatto perché Belgrado levava loro qualcosa o semplicemente perché volevano l’indipendenza e punto? Considerate che l’ex Jugoslavia prendeva il nome ufficiale di “Repubblica federativa” proprio perché Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia ecc. avevano il rango di repubbliche federate (per fare un accostamento ragionevole seppur non precisissimo erano come la California o la Florida all’interno degli USA, Stati federati che si riuniscono nello Stato federale che ha capitale in Washington). Da ciò possiamo dedurre che l’autonomia non mancava loro. Semplicemente volevano l’indipendenza e l’hanno chiesta senza alcuna necessità di attivare il principio di autodeterminazione. O anche la Croazia: il territorio croato corrispondeva forse a un popolo croato? No! Perché al suo interno non vi erano solo croati, ma anche serbi (i quali poi crearono infatti all’interno della Croazia la Repubblica di Krajina).

Men che meno la Bosnia- Erzegovina. Autodeterminazione di quale popolo??? All’interno della Bosnia vi erano perlomeno 3 popoli: i serbi (che crearono infatti poi all’interno del territorio bosniaco la Repubblica Srpska), i croati e i bosniaci. Quindi, quale di questi tre avrebbe rivendicato la propria autodeterminazione? Risposta: nessuno, per il semplice fatto che la loro indipendenza non dipendeva assolutamente dal principio di autodeterminazione dei popoli. Eppure né allora (seppur frettolosamente) né oggi l’indipendenza della Bosnia – Ersegovina è messa in discussione.

Forse, nella storia recentissima dell’Europa, questo principio possiamo ritrovarlo nella questione crimeana, tuttavia essendo una questione complessa e spinosa, che aprirebbe mille questioni, la rinvio a un prossimo post dedicato solo a quella vicenda.


A questo punto, qual è la differenza sostanziale tra i casi di un’indipendenza “semplice” e di una dichiarata sulla base del principio di autodeterminazione dei popoli?

La differenza sta nei doveri che stanno in capo agli Stati terzi rispetto a quello che chiede l’indipendenza e a quello che la subisce. In caso di indipendenza “semplice”, gli Stati terzi dovranno astenersi dall’aiutare il territorio e la popolazione che si sta staccando (proprio nel rispetto del principio di non ingerenza di cui vi ho parlato su), e se proprio vogliono aiutare (parliamo di aiuto concreto e non di dichiarazioni di simpatia!) dovrebbero aiutare lo Stato centrale e non il territorio indipendentista.

Nel caso di indipendenza per autodeterminazione, invece, si attivano obblighi inversi: gli Stati terzi DEVONO astenersi da qualunque aiuto nei confronti dello Stato centrale e DEVONO (attenzione: si tratta di dovere e non “di aiuto se ci va di aiutare”!) supportare il popolo che si sta autodeterminando.


Possiamo parlare di autodeterminazione nel caso della Catalogna? Indubbiamente quello catalano è un popolo, con tutto il diritto di autodeterminarsi. Stando alla terza ipotesi contemplata sopra (autodeterminazione legata a esclusione dal governo per motivi razziali), si potrebbe affermare che di base la Catalogna ha goduto di autodeterminazione interna quindi non avrebbe diritto a quella esterna (i.e. indipendenza). Nel tentativo di ottenere l’indipendenza, tuttavia, ha generato la reazione (legittima, ribadisco!, dal punto di vista costituzionale e anche di realpolitik) del governo di Madrid che tutta quella autonomia gliel’ha tolta e non è detto che gliela ridarà. Togliendo l’autonomia si è perpetrata però, dal punto di vista del diritto internazionale, una violazione dell’autodeterminazione interna e, in sostanza, la Spagna si è messa da sola la corda intorno al collo: se prima dell’attivazione dell’art. 155 della Costituzione la Catalogna non avrebbe potuto invocare il principio di autodeterminazione (giacché godeva già di quella interna), adesso può invocarlo – se vuole – e invocarne addirittura l’espressione esterna (indipendenza) poiché quella interna gli è stata negata. Se nel giro di breve tempo la Spagna non ridarà l’autonomia alla Catalogna, soddisfacendo l’autodeterminazione interna, scatterà a tutti gli effetti il diritto dei catalani a rivendicare quella esterna e, a quel punto, gli Stati terzi saranno obbligati a non appoggiare la Spagna bensì la Catalogna.


Il riconoscimento: concetto frainteso o del tutto sconosciuto.

Partiamo da un presupposto: uno dei principi fondamentali che regolano le relazioni tra Stati è l’EGUAGLIANZA SOVRANA TRA GLI STATI. Ora, mi dite voi che eguaglianza ci sarebbe tra me, nuovo Staterello, e gli altri già esistenti se fossero loro a decidere se io esisto o meno?

Proprio per questo motivo il riconoscimento degli altri NON ha valore costitutivo (cioè, non è il riconoscimento loro a costituirmi Stato). Il riconoscimento ha invece tre effetti:

  1. politico (ad es. nonostante l’ondata generale di riconoscimento, il Kossovo non è riconosciuto dalla Spagna, dalla Grecia, da Cipro, per via del fatto che costituirebbe un precedente per la questione basca o catalana, macedone e di Cipro Nord);

  2. giuridico, nel senso DICHIARATIVO: cioè, io Stato preesistente dichiaro che effettivamente tu nuovo Stato hai quei tre requisiti di cui abbiamo parlato su (governo, territorio, popolo);

  3. estoppel, che significa che una volta che io ho riconosciuto uno Stato non posso più disconoscerlo.

Questo vuol dire che, con o senza riconoscimento, se uno Stato possiede i tre requisiti esso esiste. Punto.


E voglio essere chiara come se parlassi a dei bambini. Per cui non prendete l’esempio che vi farò come una banalizzazione ma solo come uno sforzo per rendere chiaro il più possibile la differenza tra valore costitutivo e valore dichiarativo.

Io sono una persona, respiro, ho quasi 33 anni e ormai mi attesto su un’altezza di un metro e 71 cm. Uno di voi può venirmi a dire che non è vero niente di tutto ciò, neppure il fatto che io respiri. Quindi uno di voi potrebbe non riconoscere la mia esistenza. Domanda: il fatto che uno di voi non riconosca la mia esistenza fa sì che io non esista per davvero? Se uno di voi non riconosce che io respiro, smetterò io forse di respirare? Stesso discorso: se TUTTI voi non riconosceste che io respiro smetterei di respirare? Se non riconosceste che ho quasi 33 anni, smetterei di avere quasi 33 anni? Se addirittura non riconosceste che io sono persona, smetterei forse di essere una persona?

Ebbene, se io smettessi di respirare perché voi non riconoscete che io esisto allora il vostro sarebbe un riconoscimento con valore costitutivo (ossia, il vostro riconoscimento COSTITUISCE la mia esistenza). Ma siccome io non smetto di respirare se voi non mi riconoscete, il vostro eventuale riconoscimento ha valore dichiarativo: cioè voi dichiarate – riconoscendomi – che è vero che sono una persona, che respira, che ha quasi 33 anni e che è alta circa 1,71 m.


Stessa cosa vale per gli Stati.


Naturalmente, il non riconoscimento di uno Stato ha delle conseguenze sulle norme applicabili. Infatti, tra lo Stato appena nato e gli Stati che non lo hanno riconosciuto si potrà applicare solo il diritto internazionale basilare, cioè quell’insieme di norme posto a garanzia dell’indipendenza dello Stato. Ma non tutti gli altri trattati e compagnia bella.

Al contempo, lo Stato non riconosciuto non potrà pretendere che gli Stati che non lo hanno riconosciuto facciano accordi con lui. Il fatto, però, che non lo possa pretendere non significa che tali accordi non si possano fare: in tal senso non esiste alcun impedimento, né giuridico né di altra natura. Taiwan è l’esempio lampante.


Ultima precisazione: nel tempo gli Stati si sono accordati per riconoscere gli Stati di nuova indipendenza non solo sulla base dei requisiti costitutivi che vi ho elencato, ma anche di ulteriori criteri. Per esempio non riconosceranno uno Stato che viola la Carta ONU o l’atto finale Helsinki, o che sia nato in violazione diritti umani o in violazione diritti delle minoranze, o nato in seguito ad atti di aggressione (ma su questo vi ho spiegato in un precedente articolo quanto sia complesso stabilire cosa sia un atto di aggressione).


Conclusioni

Personalmente credo che entrambe le parti di questa querelle avrebbero dovuto usare più buon senso e meno inflessibilità. Il governo spagnolo, da un lato, si è dimostrato così timoroso che l’indipendenza catalana si realizzasse da aver avuto a volte reazioni spropositate. E con ciò non voglio assolutamente dire che non abbia fatto bene a tutelare la sacralità della Costituzione, ma ci sono modi e modi.

Dall’altro lato, il governo catalano avrebbe forse dovuto contrattare di più in modo da stabilire una “Catalunia exit” più soft, se possibile, e soprattutto verificare che la soluzione indipendentista fosse quella realmente voluta dalla maggioranza della popolazione catalana (di modo da scongiurare una “dittatura della minoranza” che urla di più).

Quanto agli altri Stati, penso che l’atteggiamento più prudente sia quello di non schierarsi (salvo ovviamente il caso in cui si attivi l’autodeterminazione, intendiamoci!), quello di dare una botta al cerchio e uno alla botte (ossia, evidenziare da un lato l’importanza dell’integrità territoriale – giacché, se un giorno sarà Stato, anche la Catalogna vorrà vedere tutelata la propria integrità territoriale sebbene ora stia attentando a quella spagnola – e dall’altro lato sottolineare che i diritti umani fondamentali dei cittadini catalani, “manifestanti ribelli” inclusi, vanno assolutamente tutelati: scene come quelle del giorno del referendum non sono degne di un Paese che si dice democratico!).

Può sembrare un’invocazione all’ambiguità, ma non lo è: nei primi mesi di “vita” la questione è ancora una questione intra-statale e deve essere risolta il più possibile tra lo Stato centrale e il territorio che si sta staccando. L’intromissione di terzi, che sia a sostegno di uno o dell’altro contendente poco importa, rischia solo di acuire la contesa e potrebbe addirittura ingenerare un conflitto armato. La Storia è, purtroppo, un elenco di situazioni del genere.

Nei primi mesi di “vita” siamo, come vi ho detto all’inizio, in un limbo in cui il territorio che si sta staccando sa solo quello che non è: non si sente più parte dello Stato che sta lasciando ma non è di fatto, anche se lo desidera ardentemente, uno Stato ancora autonomo. In questo caso non c’è soluzione migliore del tempo per chiarire le idee a tutti quanti, Stati terzi e organizzazioni internazionali incluse. Se la Catalogna ha in sé la forza di essere Stato indipendente allora nel giro di qualche mese lo sarà, altrimenti tornerà per vie naturali nell’alveo dell’impianto costituzionale spagnolo.

Quanto alle organizzazioni internazionali, un’ultima parola la spendo per l’Unione europea: pur essendo fortemente europeista, penso che i suoi rappresentanti abbiano già detto abbastanza. Ne comprendo la preoccupazione, perché un principio proprio del diritto comunitario, quale è il principio di sussidiarietà, è di fatto divenuto un innesco degli indipendentismi europei (ne parliamo approfonditamente qui) e ciò mette l’Europa a rischio di disintegrazione: se già in 28 facciamo fatica ad andare d’accordo, figuriamoci se ci moltiplichiamo!

Tuttavia, ritengo che se l’UE vuole avere un ruolo nella vicenda allora è meglio che si metta a mediare, ma senza esprimere giudizi, poiché nel momento stesso in cui giudichi diventi parziale in generale ma soprattutto parziale nella percezione di una delle parti con cui ti ritroverai a dialogare. Perdendo l’appeal dell’imparzialità, tutto potrai fare ma di certo non una mediazione di successo.

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