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La vita è un diritto inviolabile... TU lo dici! (o Dell’importanza del significato delle parole)


“Questa ragazza è completamente matta!”, diranno i miei lettori. Come può affermare che la vita non è un diritto inviolabile???

Vi rispondo con una domanda: se la vita è un diritto inviolabile, com’è possibile che in molti Stati del mondo esiste legalmente e legittimamente la pena di morte? Com’è possibile che l’ONU riesca al massimo a tirare fuori una moratoria (cioè sospensione delle esecuzioni) una volta ogni tanto e non a condannare la pena di morte tout court perché contraria al diritto alla vita? Perché fino al 2007 c’erano tracce nella Costituzione italiana di pena di morte? Com’è che in guerra è consentito uccidere i nemici e non essere per questo considerati i peggiori violatori del diritto alla vita?

Vi vedo lì, davanti allo schermo, che vi state già un po’ riprendendo dopo lo scombussolamento iniziale. “Forse questa ragazza non è completamente matta”.


Vi dirò, il dottorato che sto facendo è proprio sulla tutela dei diritti umani, ma – giunta al punto in cui sono – credo che non ci sia niente di più deleterio per i diritti umani che:

  1. Farsi prendere dai pietismi e/o dai fanatismi;

  2. Rifiutarsi di vedere come stanno le cose. Anch’io vorrei tanto che il diritto alla vita fosse un diritto fondamentale inviolabile, ma non è ostinandomi ad affermare che lo sia che contribuirò a renderlo tale. È importante sapere come stanno realisticamente le cose per poter effettivamente agirci su e cambiarle, non illudermi e perdermi in qualche utopia. È fondamentale la conoscenza della base per riuscire poi a costruire grandissime cose!


Ok, ora vi siete ripresi del tutto, lo sento. Possiamo cominciare!

Ho messo la foto del Papa perché, come sapete, di recente Papa Francesco è stato negli Stati Uniti e, parlando al Congresso, ha messo il dito nella piaga sulla questione delle armi e della pena di morte, appunto. Inoltre, qualche settimana fa, il 10 ottobre, era la giornata mondiale contro la pena di morte. E nell’ultimo articolo sui Marò vi ho raccontato come estradare cittadini di Stati appartenenti al Consiglio d’Europa (Italia inclusa, quindi) verso Paesi che possono punirli con la pena di morte sia una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un bel po’ di roba sul fuoco. Ma andiamo per ordine.

Vi avviso che inizialmente questo articolo potrà sembrare pesantuccio, ma in realtà solo mezza pagina lo sarà quindi vi prego di impegnarvi a superarla, e per alleggerire il tutto ho messo anche un bel po’ di figure. Ce la possiamo fare!


Dunque, il diritto internazionale si regge, come vi ho detto in un precedente articolo, su due fonti principali: diritto consuetudinario (non scritto) e diritto convenzionale (i trattati). Aggiungo due precisazioni: c’è un diritto che sta più su rispetto ai due che ho citato, ma anche un diritto che sta più giù.

  1. Quello che sta più su è il c.d. jus cogens (diritto cogente), cioè diritto imperativo, anzi imperativissimo (passatemi la licenza…). Esso è formato da tutte quelle norme di diritto internazionale (sia consuetudinario che convenzionale) che nel tempo hanno assunto una forza cui tutti i soggetti si devono piegare, e se non lo fanno sono criminali della peggior specie, feccia dell’umanità. Le norme appartenenti a questo diritto non sono tantissime, è difficile entrare in questa cerchia ristretta. Una norma che ne fa parte è, ad esempio, il già citato divieto di genocidio. Ma il genocidio non è vietato perché viola il diritto alla vita, bensì perché è un crimine che va contro il concetto di umanità, contro la dignità umana, che offende il genere umano. Qualcosa di più ampio, più “sentimentale” e “filosofico”, ma anche più pregnante e complesso del “semplice” diritto alla vita del singolo individuo.

  2. Il c.d. diritto derivato, che è il diritto prodotto dalle Organizzazioni internazionali. Un’Organizzazione è sempre creata attraverso un trattato istitutivo (diritto convenzionale), all’interno del quale si prevede che quella specifica organizzazione possa adottare atti propri che vincolano gli Stati che ne fanno parte (vedi i regolamenti UE o le risoluzioni ONU).

Vi ho disegnato un piccolo diagramma perché la disposizione gerarchica sia più chiara e immediata.


I diritti inviolabili e assoluti stanno nella punta del triangolo, nello jus cogens. Se non stanno lì, si tratta di diritti che possono essere derogati.


Poco fa vi ho detto che la dignità umana è nello jus cogens, e lo so che vi state chiedendo: com’è possibile considerare la vita e la dignità umana come due cose separate? Ebbene è possibile, e non è un mero esercizio di parole. No. Anzi, è proprio quello che vi farà comprendere molte apparenti contraddizioni all’interno delle Organizzazioni internazionali (non ultima la nomina dell’Arabia Saudita a capo del Comitato diritti umani…) e del comportamento degli Stati.

Il problema principale è che siamo tutti abituati a esaminare ogni fatto solo dal punto di vista europeo, o meglio della cultura giuridica europea, di cui facciamo parte e che quindi viene a essere il nostro punto di vista naturale. Ma per quanto grande e bella sia l’Europa, essa non coincide con il mondo. E non possiamo pretendere di imporre ad altre tradizioni i nostri punti di vista; l’unica possibilità è provare a dissuaderle, a convincerle che su certi aspetti la soluzione che offriamo noi è la migliore.

Innanzitutto guardiamo la diffusione della pena di morte nel mondo.

Vedete che la parte europea (in senso lato, quindi comprensiva, per esempio, di Russia e Azerbaigian e Turchia) ha abolito in toto la pena di morte (legislativamente o perlomeno in pratica). E non è un caso che siano tutti Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (sebbene nel caso turco un forte ruolo nell’abolizione l’abbia avuto la volontà di accelerare l’ingresso nell’UE). Unica eccezione nella mappa su è quel Paese in rosso nel cuore dell’Europa: la Bielorussia. Essa non fa parte del Consiglio d’Europa e prevede la pena di morte.

Questo per darvi una panoramica.


Dicevamo… a essere inviolabile è la dignità umana. Ma cos’è la dignità umana?

A questo punto sono costretta, ma solo per facilitarvi la comprensione, a introdurre alcuni concetti di diritto comparato (che esamina le differenze e le somiglianze tra le diverse tradizioni giuridiche) e anche qualcosina di filosofia del diritto. Sì, cose di cui non si sente mai parlare, lo so. Che per molti sono forse elucubrazioni mentali. Ma se ci si ferma un attimo si percepiscono due cose:

  1. Non possiamo far finta che le identità dei popoli siano tutti uguali. Siamo i primi a sapere che gli americani o i russi non sono identici a noi. Davvero possiamo pensare che le differenze culturali non si riflettano nel diritto che ciascuno Stato si dà? Saremmo ciechi se non tenessimo in considerazione questo aspetto e facessimo finta di credere che tutti pensiamo nello stesso modo;

  2. I migliori testi giuridici e che ancora reggono in piedi questo “povero mondo” sono quelle scritti dai più grandi cultori del diritto, che percepivano l’identità del proprio popolo. Pensate alla Costituzione americana, sempre la stessa da oltre duecento anni, dove gli emendamenti non hanno mai tolto o modificato nulla, se non inezie, di quanto precedentemente previsto. Gli emendamenti hanno solo aggiunto cose che al momento della redazione, alla fine del ‘700, non potevano essere previste dai padri costituenti perché non appartenevano alla tradizione giuridica del momento (es. abolizione della schiavitù). Pensate a un Thomas Jefferson, a un Benjamin Franklin che la ispirarono e a un Alexander Hamilton o al giudice Marshall (le sue sentenze ancora sono obbligatoriamente studiate!) che parteciparono alla redazione. Ma anche la Costituzione tedesca è figlia di filosofi del diritto tra i più grandi. Idem quella italiana, tanto disprezzata e dileggiata. Il corto circuito che si è creato recentemente tra il popolo, i politici e la Costituzione italiana è frutto solo dei tentativi di riforme che sono state fatte come innesti completamente estranei all’impianto costituzionale al punto da essere rigettati come un malato rigetta un trapianto. Non abbiamo più pensatori del diritto, è questo il dramma, e quei pochi che avrebbero potuto esserci sono stata messi da parte come fossero personaggi che vivono fuori dal mondo e che non possono esistere nell’Italia 2.0 o, addirittura, 3.0. Un mio professore diceva “Il diritto non è accademia, è vita; e se il suo studio non appassiona, significa che non vi è interesse per le vicende umane”. Quando il tecnico giuridico prende il sopravvento e si limita a guardare le parole e i commi e non le vicende umane, lì muoiono le civiltà. Magari un’altra volta parleremo delle bellissime Costituzioni che vi ho citato, dei fatti storici e identitari che vi stanno dietro. Ma questa è un’altra storia!


Torniamo a noi, e alla luce di questi due nuovi strumenti, raccontiamo la diversità di significato del concetto di dignità umana.

In Europa la cultura dei diritti è di tipo personalista, cioè al centro di tutto c’è la persona. E questo solo in virtù delle radici cristiane dell’Europa. Sì, abbiamo radici cristiane. Non è un’affermazione religiosa, bensì storica. Qualcosa di innegabile. La persona umana è quindi alla base di tutti i diritti di libertà, per cui la libertà umana può essere esercitata fino a quando non offende la dignità umana, perché la dignità umana non è altro che la proiezione costituzionale dell’idea di persona. Quindi persona e dignità per noi europei coincidono. Questo comporta che, da un lato, abbiamo persona/dignità e, dall’altro, la libertà: la libertà deriva dalla persona/dignità e se la libertà lede in qualche modo la dignità, allora va limitata.

Mentre in Europa (e in particolare in Germania) libertà e dignità sono due cose diverse e possono essere in conflitto, in America libertà e dignità umana coincidono. L’idea di dignità umana corrisponde all’immagine dell’uomo che dispone di se stesso (freeman). Cioè, la dignità della persona si esprime attraverso l’esercizio della sua libertà! E può essere limitata solo e unicamente dall’esigenza di tutelare interessi comunitari.

In Europa la pena di morte è vietata perché in contrasto con l’idea per cui nessun uomo può disporre della vita dell’altro, perché ogni persona è intangibile, sia sotto il profilo spirituale che fisico. Negli USA invece la libertà personale è limitata, come abbiamo detto, solo dagli interessi della comunità per cui ciascuno può legittimamente togliere la vita a qualcun altro, se costui commette gravi violazioni dell’etica comunitaria. E in caso di delitti particolarmente efferati, il colpevole può essere condannato a morte.


Mi rendo conto che può essere complesso, provo a spiegarvelo con un esempio che mi fecero all’università e che mi è rimasto piuttosto impresso.

In Francia vi era uno spettacolo itinerante, in cui un uomo affetto da nanismo veniva lanciato il più lontano possibile, come fosse un proiettile. I sindaci di alcuni comuni francesi, però, considerarono questo spettacolo contrario all’ordine pubblico e in particolare lesivo della dignità di un essere umano di per sé già svantaggiato da una patologia fisicamente permanente.

La società che gestiva lo spettacolo fece ricorso contro le ordinanze dei sindaci. Ma la cosa che a noi interessa è che anche il nano fece ricorso, innanzitutto perché diceva di aver dato il consenso alla rappresentazione di quello spettacolo. E poi aggiungeva che non voleva rinunciarvi poiché gli permetteva di svolgere un lavoro ben retribuito (difficilmente rimpiazzabile, proprio per la sua condizione fisica) e molto gratificante. Quindi le ordinanze comunali avevano violato il suo diritto al lavoro e all’iniziativa economica.

Il Consiglio di stato francese però respinse i ricorsi perché nella concezione europea la dignità umana ha valore assoluto, perciò non può essere limitata nemmeno con il consenso del suo titolare (in questo caso il nano) e prevale su ogni altro diritto o interesse con cui entra in conflitto.

Questo stesso caso negli USA avrebbe avuto un diverso finale, dal momento che fintanto che la libertà/dignità viene esercitata senza confliggere con interessi pubblici va bene, quindi astrattamente il consenso del nano (esercizio della sua libertà) sarebbe stato solo e unicamente espressione della sua dignità, e non qualcosa ad essa contraria.


Vedete, quando si dice che gli Stati Uniti sono la terra della libertà significa che nella loro cultura, giuridica, la libertà è il bene più prezioso, quello più tutelato! Il significato di libertà, come espressione della dignità umana, e il primato della libertà sopra ogni cosa spiegano anche il loro diverso significato di “democrazia”.

Per noi democrazia è il concetto greco, di più ampia rappresentanza, e per garantirla prevediamo passaggi e contropassaggi parlamentari e di altro genere pur di trovare il più ampio accordo possibile. Il concetto americano di democrazia invece è qualcosa che può scontrarsi con la libertà nel momento in cui, per esempio, i tempi decisionali si allungano troppo: in quel caso la democrazia diviene un bavaglio e non va per loro bene. La democrazia deve essere rapida e spedita in nome della libertà. Per questo motivo quando noi andiamo a esaminare i c.d. sistemi democratici esportati dall’America nel mondo ci sembrano a volte carenti di molte di quelle tutele, per lo più procedimentali, cui invece noi siamo abituati. E allora diciamo “ma quella non è democrazia!”

Non lo è per noi, ma per loro sì. E chi può davvero dire di avere ragione?


Tornando alla pena di morte, per quale motivo negli Stati Uniti non è considerata lesiva della dignità umana? La risposta la ritroviamo nell’VIII emendamento alla Costituzione americana, che ci dice “Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.”

Ora voi mi direte: ma la pena di morte non è una pena crudele? Ebbene, per gli Stati Uniti no. Il costituente americano non considerava la morte una pena crudele e inconsueta. Potevano esserlo le frustate, la gogna, i cammini forzati per distanze insostenibili, gli squartamenti, le decapitazioni o la “colorita” e dolorosissima torsione del pollice. La morte comminata dallo Stato è invece intesa come una limitazione della libertà individuale (libertà, non vita! E siccome libertà=dignità, la dignità per loro è rispettata se la pena non è inflitta in modo crudele. Per es. se ti uccido in modo doloroso e che dura troppo a lungo, quella viene considerata crudele. Non la morte in sé).


Ora, torniamo all’Europa. Abbiamo detto che da noi la pena di morte è vietata, ma solo perché la dignità umana ha un valore e un significato diverso, non perché il diritto alla vita è ritenuto inviolabile. Tant’è che, se ricordate, il divieto di espatrio di persone verso un Paese che li condannerebbe a morte viola l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e quell’articolo non parla di “diritto alla vita” ma afferma “solamente” che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Quindi anche la CEDU guarda alle pene o trattamenti inumani, e la differenza rispetto agli USA è che l’Europa considera la pena di morte una pena inumana. Non una violazione del diritto alla vita!


Se avesse voluto invece considerarla in riferimento al diritto alla vita, la Corte europea avrebbe dovuto guardare all’articolo 2 della Convenzione, ma questo articolo recita:

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2.La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.”

Tatatatà! Non ve lo aspettavate, eh!? Che un trattato che si chiama Convenzione sui DIRITTI DELL’UOMO ammettesse la pena di morte…

Non dimentichiamo mai che questa Convenzione è del 1950 e in quel periodo la maggior parte degli Stati del mondo (Italia inclusa, sebbene dal 1948 solo per i codici militari) prevedevano la pena di morte. I più giovani probabilmente neanche lo sanno che in Italia la pena di morte è stata eliminata del tutto SOLO nel 1994 (fino ad allora era prevista la pena di morte nel codice penale militare di guerra). E come vi ho accennato su, solo nel 2007 è stata apportata la modifica costituzionale per eliminare dal testo gli ultimi riferimenti alla pena di morte.

Mi potrete dire: ma com’è possibile? Nel 1948 c’è stata la celeberrima Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e non si è pensato a dichiarare il diritto alla vita un diritto inviolabile?

Ebbene l’articolo 3 della Dichiarazione Universale dice semplicemente “Ognuno ha diritto alla vita”. Punto. Nei lavori preparatori si affrontò il tema della pena di morte e 2-3 Stati non europei (allora l’Europa prevedeva la pena di morte quasi dovunque!) proposero di dichiararla una violazione del diritto alla vita. Ma la maggior parte dei Paesi non era d’accordo. Alcuni volevano addirittura inserire nel testo che la pena di morte era un’eccezione legittima del diritto alla vita. Alla fine non si mise né l’una né l’altra cosa e si inserì la dicitura scarna che vi ho riportato su.

Il passo successivo da parte dell’ONU fu uno dei due Patti del 1966, quello sui diritti civili e politici. A quella data il percorso abolizionista era cominciato, sebbene toccherà il suo clou solo negli anni ’80. L’art. 6 di questo Patto parla ancora di pena di morte cercando di disciplinarla il più possibile:

"1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente. 3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L’amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. 6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

A tale patto è seguito, nel 1989, il Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, ma come dice il nome stesso è facoltativo e non obbligatorio e solo poco più di 70 Stati lo hanno ratificato ad oggi, su quasi 200 che compongono la comunità internazionale.


La pena di morte è stata vietata all’interno dei Paesi del Consiglio d’Europa solo nel 1983, con il Protocollo n. 6 (come vi ho spiegato in precedenti post, i protocolli sono gli strumenti attraverso cui si modificano i trattati), entrato in vigore nel 1985, il cui articolo 1 recita “La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato”. L’articolo 2 però prevede che sia ancora possibile la pena di morte in tempo di guerra (per questo nel nostro codice e in Costituzione erano ancora presenti fino a non moltissimi anni fa). Solo nel 2002, con il Protocollo n. 13 viene abolita la pena di morte in ogni circostanza.

Tuttavia, mentre alla Convenzione hanno aderito tutti gli Stati che fanno parte del Consiglio d’Europa, ai Protocolli no. Difatti, per esempio, il Protocollo del 1983 la Russia non l’ha ratificato (nel 1983 la Russia non era ancora Stato parte del Consiglio d’Europa, ma non l’ha ratificato neppure successivamente). E anche la ratifica da parte degli altri Stati non è avvenuta subito… considerate che per l’entrata in vigore erano richieste 5 ratifiche, e ci sono voluti due anni perché almeno 5 Stati la ratificassero.

Quello del 2002 è stato ratificato da 44 Stati su 47. L’Armenia l’ha firmato inizialmente ma poi non lo ha ratificato. Russia e Azerbaigian non vi hanno aderito sin dall’inizio.

Per questi Stati ancora vale, quanto alla pena di morte, il testo del 1950 e quindi il testo di quell’art. 2 in cui ancora si parla di possibilità di pena di morte. Perciò Stati come la Russia, pur non avendola eliminata dalla legislazione, dal 1996 (data del suo ingresso nel Consiglio d’Europa) applica la moratoria a tutte le esecuzioni. In questo caso, è proprio grazie all’attività della Corte e delle sue sentenze e dell’aggancio alla dignità umana intesa nel senso datogli dalla tradizione euro-cristiana (art.3) e non al diritto alla vita in sé che l’Europa si può dire “death penalty free”.

Tuttavia, per spirito di correttezza, negli ultimi documenti della Corte si sta affermando che, da un lato, l’atteggiamento degli Stati attraverso la ratifica quasi unanime dei Protocolli abolizionisti e, dall’altro, la giurisprudenza della Corte stanno inducendo a pensare che il testo dell’articolo 2 (che, ribadisco, prevede nella sua lettera la possibilità la pena di morte) sia in realtà in via di abrogazione tacita, se non già del tutto abrogato, per cui anche se il testo non lo dice sarebbe da interpretarsi ormai come un articolo che non ammette la pena di morte.


Non sorprendetevi dunque più di tanto se l’Arabia Saudita presiede il Comitato sui diritti umani. O meglio, non fatelo pensando: ma come? applica la pena di morte e poi passa fra un po’ come il paladino dei diritti umani? Come vi ho spiegato in questo articolo, dal diritto internazionale la pena di morte NON è considerata violazione di diritti umani. Quindi, nel prevederla, l’Arabia Saudita non viola nessun diritto umano. Semmai lo fa su altri fronti, di cui magari parleremo un’altra volta.

In un passato post vi ho detto che la Convenzione europea e la Corte ad essa collegata hanno fatto la civiltà giuridica per decenni, sono state il faro; oggi vi ho mostrato uno dei modi in cui lo hanno fatto. Un conto era lasciare a ogni Stato la possibilità di scegliere, un altro era vietare la pena di morte. E la Corte europea ha avuto il coraggio di bandirla completamente dal territorio europeo sebbene il testo del trattato inizialmente la consentisse.

Se ora vivete, non tanto in un’Italia, quanto in un’Europa completamente senza pena di morte è in parte grazie alle volontà statali e alle lotte della società civile, ma è soprattutto alla Corte europea dei diritti dell’uomo che dovete/dobbiamo dire grazie per averla bandita anche per quegli Stati del Consiglio d’Europa che non hanno ratificato i due Protocolli abolizionisti.

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